Categoria del servizio
Tributi, finanze e contravvenzioni
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Descrizione
L'IMU è l'Imposta Municipale Unica che viene applicata sugli immobili di proprietà e su cui sono istituiti diritti reali di godimento. Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli:
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza;
- per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;
- per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Come fare
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Il “Calcolatore IMU” è un servizio fornito gratuitamente dal comune per calcolare l’imposta dovuta ed effettuare la stampa del modello F24 per il versamento.
Cosa si ottiene
Si ottiene il modulo F24 che potrà essere scaricato e usato per il pagamento.
Tempi e scadenze
La produzione del modello F24 è immediata
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Quanto costa
L’accesso al servizio è gratuito.
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio direttamente online tramite identità digitale.
Puoi accedere al Servizio prenotando un appuntamento online presso i seguenti uffici.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.