Testo completo della notizia
Referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026. Adempimenti relativi all’elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall’estero.
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.
Contatti a cui inviare il modulo:
email: protocolllo@comune.capodorlando.me.it
Pec: protocolllo@pec.comune.capodorlando.me.it
Di seguito l'ordinanza:
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero:
pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p. v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno;
l'opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si richiama l'attenzione sulla necessità che i Comuni stessi inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso del requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei Comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per la corrente consultazione referendaria (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al. momento delia domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la
corretta organizzazione e la regolarita del procedimento elettorale.
Per agevolare la tempestiva diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet di questa Prefettura e quelio di ogni Comune), viene allegato alla presente circolare l'apposito modello di opzione (All. 2), che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modeilo - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Il Comune, appena ricevuta l'opzione, trasmetterà immediatamente alla Direzione Centrale, mediante l'apposita procedura informatica - entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè entro il 18 febbraio p. v. - le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all'indirizzo https://daitweb.interno.gov.it - nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione") per gli incaricati dei Comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.
In tale applicazione "Elettori Estero", alla voce di menù "Referendum" è inserita la funzione "Temporanei Referendum" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:
* temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
* personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
* familiari conviventi degli elettori di cui sopra.
Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivoigersi ai responsabili delle utenze presso questa Prefettura agli indirizzi e-mail: natalina.nassi@interno.it
- sebastiano.saglimbeni@interno.it
Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i Comuni potranno contattare il S.I.E.C.C.(Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie. elettoriestero@interno.it
Per problemi di natura amministrativa, i Comuni potranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura-UTG il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali in termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri e delle cooperazione internazionale, per consentire l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei Comuni come presupposti essenziali per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama l'attenzione delle SS.LL. ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.
Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, come in passato, eventuali comunicazioni trasmesse dai Comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo utili ai fini dell'inserimento nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Si ribadisce che le opzioni comunque pervenute al Comune entro la scadenza del 18
febbraio p.v. dovranno essere considerate valide.
Ove il Comune sia impossibilitato a comunicare tali opzioni alla Direzione Centrale con l'apposita procedura informatica, il Comune stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare - purché si ribadisce pervenute al Comune entro il 18 febbraio - per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.
Si segnala che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al
voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea
residenza all'estero.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.
Di seguito gli allegati.