Testo completo della notizia
                                    Principali novità:
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Estensione del contributo: oltre agli asili nido pubblici e privati autorizzati, il beneficio è riconosciuto anche per:
	
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nidi e micronidi (3-36 mesi)
		 
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sezioni primavera (24-36 mesi)
		 
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servizi integrativi autorizzati (spazi gioco, servizi educativi domiciliari)
		 
	
	 
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Esclusioni: non sono ammesse spese per centri per bambini e famiglie o servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (es. servizi ricreativi, pre/post-scuola).
	 
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Validità pluriennale delle domande: le richieste accolte avranno effetto anche per gli anni successivi, fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, previa verifica dei requisiti.
	 
Documentazione richiesta:
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Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento di almeno una retta (o iscrizione/graduatoria per asili pubblici con pagamento posticipato).
	 
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Per il contributo a sostegno presso l’abitazione: certificazione del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.
	 
Per ulteriori informazioni e per consultare la circolare completa, è possibile visitare il sito istituzionale dell’INPS:.
                                
                                
                
                
                                
                                    A cura di
                                    
                                        
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                    
Area servizi socio-assistenziali
                                                                
                        
                                                                
                                                             
                        
                                                            
                                                         
                                                     
                                                 
                                                
                                     
                                
                                
                
                
                
                
                Ultima modifica: 11 settembre 2025