Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.

Per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando il modello allegato.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

 

L'allegato modello sarà predisposto anche dal Ministero degli Affari Esteri, e potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito web del Ministero indicato precedentemente.

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