La stessa ordinanza dispone che è categoricamente vietato bruciare sterpaglie e residui della potatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi, e cioè dal 15 giugno al 15 settembre. Invece, nei periodi dall'1 al 14 giugno e tra il 16 settembre e il 15 ottobre è possibile bruciare in aree poste ad una distanza non inferiore a 200 metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, sembre nella fascia oraria tra le 5 e le 9 del mattino. Inoltre, dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci. E' comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
Per quanto riguarda le sanzioni previste per la violazione dell'ordinanza, nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 51 a 258 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito.
Nel caso in cui la trasgressione al divieto dei fuochi abbia procurato incendio o anche solo potenzialmente l’innesco sarà applicata, oltre alla eventuale sanzione prevista dal codice penale, anche una sanzione amministrativa compresa tra 1.032 euro e 10.329 euro.
L'ordinanza integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Capo d'Orlando.