IL SERVIZIO DI STATO CIVILE E LEVA MILITARE
Orario di apertura dell’Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
Il Servizio Stato Civile si occupa della tenuta dei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte. L'Ufficio Leva si occupa dalla formazione della lista di leva ed alla tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari
SERVIZI EROGATI:
DENUNCIA DI NASCITA:
Per la dichiarazione di nascita è necessario che uno dei genitori , munito dell’attestazione di nascita da rilasciarsi dal CENTRO NASCITA e di un proprio documento di riconoscimento, si presenti personalmente all'Ufficio dello stato civile per la registrazione della nascita del figlio. Nel caso di nascita da persone non legate da vincoli di matrimonio entrambi i genitori devono recarsi personalmente all'Ufficio suddetto.
Tale dichiarazione può essere fatta, entro GIORNI DIECI dalla nascita alternativamente presso :
[] il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
[] il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
[] il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, qualora i genitori abbiano residenze differenti;
o in alternativa, entro GIORNI TRE presso l’Ospedale o la Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. In tal caso la dichiarazione è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata , che ha l’obbligo di trasmetterla entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del neonato o, nel caso in cui questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.
Il nome imposto al bambino deve obbligatoriamente corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, non superiori a tre.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE:
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto naturale. In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). Il riconoscimento può essere fatto all’atto della denuncia di nascita o successivamente alla nascita secondo una delle seguenti modalità:
- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
- dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquisisce lo stato di figlio legittimo.
MATRIMONIO:
Il matrimonio sia religioso che civile è preceduto dalle pubblicazioni. Le stesse sono eseguite presso uno dei comuni di residenza dei futuri sposi su richiesta degli interessati o di persona che abbia avuto speciale incarico mediante procura. L’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione acquisisce preliminarmente d’ufficio i documenti comprovanti l’inesistenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio e precisamente:
[] copia integrale dell’atto di nascita;
[] certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero
Qualora trattasi di persona divorziata o vedova , deve ulteriormente acquisire copia integrale dell’atto del precedente matrimonio o copia integrale dell’atto di morte del coniuge.
I nubendi che intendono contrarre matrimonio con rito religioso devono produrre la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o di altro Ministro di Culto, davanti al quale gli interessati intendono contrarre matrimonio.
I cittadini stranieri devono produrre il nulla-osta al matrimonio previsto dall’art.116 del c.c. ,rilasciato dalle Autorità
competenti in Italia ( Consolato o Ambasciata) oppure se rilasciato all’estero debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.
I minori che abbiano compiuto i 16 anni di età devono presentare l’Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni.
AI MINORI DI ANNI 16 NON E’ CONSENTITO DI CONTRARRE MATRIMONIO.
L’atto di pubblicazione di matrimonio viene affisso all’albo comunale per OTTO giorni consecutivi nei Comuni di residenza degli sposi ed è soggetto all’imposta di bollo.
Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che siano stati presentati reclami, l’ufficiale dello stato civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno e nei successivi 180 giorni.
DENUNCIA DI M O R T E :
La denuncia di decesso di una persona deve essere fatta entro 24 ore dalla morte da un familiare o da persona informata del fatto, munita di idoneo documento di riconoscimento, all’Ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto l’evento, previa esibizione dei seguenti documenti :
[] avviso di morte compilato dal medico curante;
[] scheda ISTAT (Mod. D5) compilata dal medico curante.
Nel caso di deceduto non residente è necessario esibire all’ufficio stato civile anche un documento di identità dello stesso di data recente, per una corretta redazione dell’atto di morte.
Se il decesso è avvenuto presso il Centro di Cura o di assistenza è compito del Direttore del Centro comunicare l’evento.
Nel caso di morte violenta è necessario, prima della stesura dell’atto, acquisire il nulla - osta al seppellimento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.
C I T T A D I N A N Z A :
Il possesso, l’acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza italiana sono regolati dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992 e dai relativi regolamenti di applicazione: DPR n. 572/93 e n. 362/94.
POSSESSO DELLA CITTADINANZA:
E’ cittadino per nascita:
[] Il figlio di madre o di padre cittadino;
[] Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
[] E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO:
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana con decreto del Ministro dell’Interno a istanza dell’interessato, presentata tramite la Prefettura competente, non prima che sia decorso un semestre di residenza dalla celebrazione del matrimonio, oppure, se residente all’estero, tramite l’Autorità Consolare competente per il luogo di residenza dopo tre anni dal matrimonio.
L’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere corredata dai seguenti documenti :
- passaporto ;
- atto di nascita ;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio ;
- certificato penale rilasciato dallo Stato Estero ;
- certificato penale rilasciato dalla Procura competente per territorio di residenza ;
- certificato di situazione di famiglia;
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE:
Acquista la cittadinanza italiana con dichiarazione da rendersi davanti all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza o davanti all’Autorità consolare competente per territorio, se residente all’estero:
[] Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino:
1) se ha prestato effettivo servizio militare per lo Stato italiano;
2) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
3) se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e
dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
[] Lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore
età, e dichiara entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana.
ACQUISTO CITTADINANZA PER CONCESSIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Acquista la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica:
[] Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
[] Lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
[] Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede in Italia da almeno 5 anni dalla data di adozione;
[] Il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio
della Repubblica;
[] L’apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica.
Il decreto di concessione della cittadinanza, non ha effetto se l’interessato non presta, entro sei mesi dalla notifica dello stesso decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
PERDITA CITTADINANZA ITALIANA:
Il cittadino italiano che acquista volontariamente una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana solo se vi rinuncia espressamente.
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA CON ATTESTAZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA.
Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista :
[] se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
[] dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro
lo stesso termine.
Nei casi di cui sopra il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’Interno quando ricorrano dei gravi motivi, entro il termine di un anno.
Per il riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano bisogna attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1991, n. K. 28.1.
L’istanza degli interessati deve essere corredata dalla seguente documentazione:
[] estratto dell’atto di nascita e di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero,
[] atti di nascita e di matrimonio, muniti di traduzione italiana, di tutti i suoi discendenti,
[] certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non
acquistò la cittadinanza straniera;
[] certificato rilasciato dalle competenti Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti né la persona
interessata al riconoscimento vi abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana,
[] certificato di residenza.
L’istanza di cui sopra deve essere presentata :
[] al Sindaco del Comune di residenza se la persona risulti iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
[] alla Rappresentanza consolare italiana nel caso sia residente all’estero.
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE:
1) Certificati ed estratti atto di nascita
2) Certificato di cittadinanza
3) Certificati ed estratti di matrimonio
4) Certificati ed estratti atto di morte
5) Estratti plurilingue
Il costo per il rilascio dei superiori certificati, essendo esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, è pari ad € 0,26
ULTERIORI SERVIZI EROGATI:
AUTENTICAZIONE ATTI E DICHIARAZIONI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI.
L’ufficio interviene per l’autentica della firma (venditore) o delle firme (venditore e acquirente) sugli atti e sulle dichiarazioni per alienazioni di beni mobili registrati, in dipendenza di quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2006 n.223. La suddetta attivita’, adesso di pertinenza anche comunale, era in precedenza prerogativa esclusiva dei notai.
LEVA MILITARE:
La legge 23 agosto2004 n.226, ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata alle armi.
A decorrere dal 01.01.2005 la stessa legge introduce la nuova figura professionale del militare a ferma prefissata di un anno (VFP1) e del militare in ferma prefissata quadriennale (VFP4).
Per informazioni consultare il sito www,esercito.difesa.it
SERVIZI EROGATI IN MATERIA DI LEVA MILITARE:
1) Consegna e vidimazione congedi
2) Aggiornamento ruoli matricolari