Area Demografica
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COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(PROVINCIA DI MESSINA)
AREA DEMOGRAFICA
Sede: C.DA MUSCALE PALAZZO SATELLITE - fax 0941 904021
Dirigente: ANTONINO MINCIULLO TEL. 0941 915307
L’area demografica sovrintende all’attività dell’Anagrafe, dello Stato Civile e dell’ Elettorato, i cui principali compiti consistono nella tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici e di stato civile, delle liste di leva, delle liste elettorali e nell'erogazione di tutti i servizi connessi.
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PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |
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COGNOME E NOME |
ATTIVITA’ |
RECAPITO TELEFONICO |
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GAMMERI GIUSEPPINO CACCETTA CARMELA |
GESTIONE MOVIMENTI POPOLAZIONE RESIDENTE (IMMIGR.-EMIGR. CAMBI ABITAZIONE ETC.) |
0941 915313 |
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LEONE ANTONINO LA MANTIA PIERINA SCAFIDI RENATO |
STATISTICA – INFORMATICA SERVIZI AL CITTADINO CERTIFICAZIONI |
0941 915312 0941 915316 |
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MUSCARA’ DOMENICO CALANNA GIUSEPPINA SGRO’ ROSETTA
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SPORTELLO ANAGRAFICO: CERTIFICAZIONI AUTENTICHE FIRME E FOTOCOPIE CARTE DI IDENTITA’ |
0941 915362 0941 915363 |
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PERSONALE UFFICIO A.I.R.E. |
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MUSCARA’ DOMENICO NARO MARIA TERESA BONTEMPO MICCIO ROSA M.
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GESTIONE MOVIMENTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO NULLAOSTA CARTE DI IDENTITA’ PER CITTADINI ISCRITTI A.I.R.E. |
0941 915314 |
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PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE E LEVA MILITARE |
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EMANUELE GAETANINA VENTIMIGLIA SERAFINA BARTOLO ANGELA |
TENUTA REGISTRI NASCITA- CITTADINANZA – MATRIMONIO – MORTE CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE FORMAZIONE LISTE LEVA ED AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI AUTENTICAZIONE ATTI DICHIARAZIONI PER ALIENAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI |
0941 915305 |
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PERSONALE UFFICIO ELETTORALE |
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COSTANZO GAETANO NIOSI MARIA ROSA |
TENUTA LISTE ELETTORALI AGGIORNAMENTI: ALBO SCRUTATORI PRESIDENTI SEGGIO GIUDICI POPOLARI CERTIFICAZIONI ELETTORALI GESTIONE ELEZIONI |
0941 915317 |
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI
IL SERVIZIO ANAGRAFE
Orario di apertura di ufficio e sportelli:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
nelle giornate di martedì e giovedi si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
L'Anagrafe della popolazione residente è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune. Essa fotografa nell’insieme la distribuzione dei cittadini sul territorio comunale e si occupa della tenuta di schede individuali, di famiglia e di convivenza. Nelle schede si registrano le posizioni anagrafiche dei soggetti che hanno fissato nel Comune la residenza e derivano dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
SERVIZI EROGATI:
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE:
L’iscrizione in anagrafe avviene principalmente per:
A) NASCITA;
L’iscrizione per nascita avviene d’ufficio a seguito di apposita comunicazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile conseguentemente alla formazione/trascrizione dell’atto di nascita del neonato.
B) PER IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO.
Il cittadino, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, deve recarsi presso l'ufficio anagrafe del comune entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento, per rendere la dichiarazione di iscrizione per sé e per altri, eventuali componenti la famiglia. Se proviene dall’estero deve essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente che ne attesti la cittadinanza. Se il trasferimento dall’estero concerne anche la famiglia deve esibire atti autentici che ne attestino lo stato civile e ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza se straniero, dalle autorità consolari se cittadino italiano. Tutte le persone oggetto del trasferimento di residenza, che siano in possesso di patente o intestatari di autoveicoli, devono produrre copia di ogni singolo documento per l’aggiornamento delle variazioni di residenza da apportarsi d’ufficio sulla patente e sul libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile a conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.
A decorrere dal 9 maggio 2012 la dichiarazione anagrafica del trasferimento di residenza dovrà necessariamente essere effettuata sull’apposita modulistica presente sul sito istituzionale del comune. Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
• l’iscrizione anagrafica venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
• gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione;
• i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale,ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione dei modelli scaricabili all’apposito link presente sul sito istituzionale;
• a seguito dell'iscrizione anagrafica il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.
L’ufficio anagrafe provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Avverso il diniego di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI:
I cittadini stranieri extracomunitari per ottenere l’iscrizione in anagrafe devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente in corso di validità e devono esibire in via principale la seguente documentazione:
1) PASSAPORTO
2) CODICE FISCALE
3) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’
4) ATTI DI STATO CIVILE COMPROVANTI NASCITA e/o MATRIMONIO TRADOTTI E LEGALIZZATI
Anche per l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari valgono le norme entrate in vigore il 9 maggio 2012 sopra riportate, relative all’iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, che qui si intendono ripetute e trascritte.
DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A SEGUITO DI DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO:
DIRETTIVA DEL 05 AGOSTO 2006:
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
E’ consentita l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario a condizione che la richiesta di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro i sessanta giorni dalla scadenza dello stesso e che sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
DIRETTIVA DEL 20 FEBBRAIO 2007:
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO.
E’ consentita l’iscrizione anagrafica solamente da parte di chi ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
DOCUMENTI DA ESIBIRE
1) Contratto di soggiorno stipulato presso lo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione;
2) Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
3) Richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo SPORTELLO UNICO.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.43 DEL 02 AGOSTO 2007:
E’ possibile procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio, ed al quale lo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.
DOCUMENTI DA ESIBIRE:
1) Visto di ingresso da parte dell’Autorità consolare italiana;
2) Ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
3) Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione.
CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.32 DEL 13.6.2007 E 14 DEL 31.10.2008
I cittadini stranieri che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sangunis” oppure intendono
riacquistarla per averla persa, nei primi 3 mesi di residenza in Italia possono ottenere l’iscrizione anagrafica senza
bisogno di esibire il permesso di soggiorno. Infatti, in base alle citate circolari, devono esibire copia della
dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso all’Autorità di frontiera, se trattasi di stranieri non
provenienti dall’area di Schengen, oppure al Questore della Provincia se provenienti dall’area di Schengen.
DOCUMENTI DA ESIBIRE:
• Passaporto
• Codice Fiscale
• Dichiarazione di presenza
• Documentazione comprovante la discendenza italiana (solo per il riconoscimento “iure sanguinis”)
• Possesso della cittadinanza italiana
I cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari devono esibire la “CARTA DI SOGGIORNO” di familiare di un cittadino dell’Unione. L’iscrizione può essere richiesta anche in precedenza, ma il perfezionamento della pratica resta subordinato alla presentazione del suddetto documento.
Avverso il diniego di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI:
Per i cittadini appartenenti all’UNIONE EUROPEA il Decreto Legislativo n° 30 del 06.02.2007 ha introdotto importanti novità. Ha eliminato l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ed ha stabilito il possesso di ulteriori, nuovi requisiti per ottenere l’iscrizione presso l’Anagrafe. Pertanto gli stessi, in aggiunta a quanto previsto per i cittadini italiani, devono dimostrare all’ufficiale d’Anagrafe:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
OPPURE
b) di disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguire un corso di studio o di formazione professionale e disporre di quanto indicato al superiore punto b) per il periodo di soggiorno.
Al cittadino dell’Unione, previa verifica del possesso sia dei requisiti sopra citati che della dimora abituale nel comune, in conseguenza dell’iscrizione anagrafica, l’ufficiale d’Anagrafe rilascerà un attestato di regolarità di soggiorno, in sostituzione della carta di soggiorno che in precedenza veniva rilasciata dalla Questura competente.
Al cittadino dell’Unione, regolarmente soggiornante in Italia per un periodo superiore a cinque anni, da documentare in relazione ai permessi di soggiorno rilasciati dalla questura e dalla certificazione storica anagrafica, l’ufficiale d’Anagrafe rilascerà, su richiesta dell’interessato, un attestato di soggiorno permanente.
I familiari che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione, regolarmente soggiornante in Italia, devono solo dimostrare di essere familiari del medesimo e cioè coniuge, ascendente in linea retta o discendente in linea retta di età inferiore a 21 anni, esibendo atti autentici rilasciati dalle autorità straniere debitamente tradotti e legalizzati.
Anche per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari valgono le norme entrate in vigore il 9 maggio 2012 sopra riportate, relative all’iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, che qui si intendono ripetute e trascritte.
Avverso il diniego di iscrizione anagrafica per motivi connessi alla dimora abituale è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Qualora trattasi per motivi connessi alla mancanza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n.30/2007 è ammesso ricorso al Tribunale competente per territorio.
CAMBI DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE:
Il cittadino, munito del documento di riconoscimento, deve recarsi presso l'ufficio anagrafe e rendere la dichiarazione del cambiamento di indirizzo per sé o per la propria famiglia anagrafica entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento.. Tutte le persone oggetto di cambio di indirizzo, che siano in possesso di patente o intestatari di autoveicoli, devono produrre copia di ogni singolo documento per l’aggiornamento delle variazioni di indirizzo da apportarsi d’ufficio sulla patente e sul libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile a conclusione del procedimento di cambio di indirizzo.
A decorrere dal 9 maggio 2012 la dichiarazione del cambio di abitazione dovrà necessariamente essere effettuata sull’apposita modulistica presente sul sito istituzionale del comune. Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche per cambio di abitazione prevede che:
• la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
• gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione;
• i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione dei modelli scaricabili dall’apposito link presente sul sito istituzionale;
• a seguito della registrazione anagrafica del cambio di abitazione il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la variazione di che trattasi e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la registrazione anagrafica si intende confermata.
L’ufficio anagrafe provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Avverso il diniego per il cambio di abitazione è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE:
La cancellazione anagrafica avviene principalmente per decesso e per trasferimento della residenza in altro comune. La cancellazione per decesso viene effettuata d’ufficio in conseguenza della comunicazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, mentre la cancellazione per trasferimento di residenza si effettua dopo che il cittadino ha richiesto la residenza in un altro comune. Quest’ultima è sempre richiesta dal comune di nuova residenza. La cancellazione può anche avvenire a seguito dell'irreperibilità del cittadino. In questo caso è disposta, d’ufficio, dall'ufficiale d’anagrafe a seguito di segnalazione pervenuta e conseguenti, intervallati accertamenti della durata temporale di un anno, che attestino l’allontanamento del medesimo dal comune, senza che gli sia pervenuta richiesta di iscrizione in altro comune o trasferimento dello stesso all’estero. I cittadini stranieri extracomunitari che non provvedono a rendere la dichiarazione del rinnovo della dimora abituale entro sei mesi dal rinnovo del proprio permesso di soggiorno vengono cancellati dall’Anagrafe, previo preventivo, notificato avviso.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE:
Il cittadino può richiedere allo sportello anagrafico o anche mezzo fax o servizio postale con invio al proprio domicilio, le certificazioni anagrafiche di residenza e stato di famiglia, solo per poterle utilizzare tra privati.
Può, altresì, richiedere altre certificazioni che risultino dal suo stato anagrafico e precisamente:
1) certificato di cittadinanza (solo per i cittadini italiani)
2) certificato di stato libero
3) certificato di esistenza in vita
Può richiedere ancora certificati contestuali che raggruppino più certificazioni concernenti lo stesso soggetto e richieste nell’ambito del medesimo procedimento, nonchè certificazioni anagrafiche pregresse, i così detti certificati storici.
In atto il costo conseguente al rilascio delle superiori certificazioni è il seguente:
certificati in carta libera: € 0,26
certificati in bollo: € 15,14 compreso il pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 14,62, che viene assolto virtualmente.
I costi dei superiori certificati, da spedire con posta prioritaria al domicilio degli interessati, sono pari ad € 1,00 per i certificati in carta libera ed € 16,00 per i certificati in bollo. L’importo deve essere preliminarmente versato sul c/c postale 14050983, intestato al Comune di Capo d’Orlando – Servizio di Tesoreria, e la ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere trasmessa unitamente alla richiesta certificazione.
Per i certificati storici il costo è il seguente:
certificati di residenza: in carta libera € 2,58
certificati di residenza: in bollo € 19,78 compreso il pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 14,62 che viene assolto virtualmente.
Stato di famiglia: in carta libera € 2,58 per ogni componente
Stato di famiglia: in bollo € 5,16 per ogni componente con l’aggiunta di € 14,62 per imposta di bollo che viene assolta virtualmente.
Per l’invio a domicilio, con posta prioritaria, i superiori costi sono aumentati per le spese di spedizione di € 0,80.
Tutti i certificati attestanti stati, fatti e qualità personali non modificabili, hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n.183/2011 (semplificazione amministrativa) nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono inderogabilmente sostituiti dalle autocertificazioni con le quali il cittadino, sotto la propria personale responsabilità, dichiara propri stati, fatti e qualità personali. La modulistica da utilizzare è disponibile presso lo sportello dell’ufficio anagrafe e sul sito www.comune.capodorlando.me.it. Al cittadino in possesso di apposite credenziali di accesso consegnate dall’ufficio CED, è data, altresì, la possibilità di autocompilare direttamente dalla propria abitazione le autocertificazioni richiestegli dalla pubblica amministrazione. Infatti, collegandosi tramite il portale della rete civica e selezionando tra le apposite voci presenti sul menù delle autocertificazioni quella che gli interessa, il documento viene compilato, seguendo le opportune indicazioni, secondo le risultanze dell’anagrafe, senza fare più fila allo sportello per analoga certificazione e senza errori nella compilazione del modello.
RILASCIO CARTE DI IDENTITA’ E DOCUMENTI DI IDENTITA’ PER I MINORENNI:
Il cittadino richiede allo sportello dell'ufficio anagrafe il rilascio del documento di identità, presentandosi personalmente munito di n. 3 fotografie formato tessera. La carta di identità, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legge n.112 del 25.06.2008, dal 26.06.2008 ha validità temporale di 10 anni. Ai possessori di carta di identità con scadenza quinquennale successiva al 26.06.2008 sarà apposta da parte dell’ufficio competente apposita apostille di convalida per gli ulteriori 5 anni a decorrere dai centoottanta giorni antecedenti alla data di scadenza riportata sulla medesima.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità. In particolare è stato previsto che la carta di identità rilasciata ai minori di anni 3 (tre) abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciassette anni abbia una validità di cinque anni. Per alcuni Paesi Europei l'espatrio può avvenire anche con la carta di identità resa valida per lo scopo. A tal fine i minorenni, al momento del rilascio del documento in questione, necessitano del consenso per l’espatrio da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio per il minore di anni 14 è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A decorrere dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono, pertanto, essere iscritti sul passaporto dei genitori.
Il genitore che ha prole minore deve invece ottenere il consenso da parte del coniuge.
Il costo per il rilascio della carta di identità è pari ad € 5,42.
In caso di furto e /o smarrimento, previa denuncia resa all’Autorità di Pubblica Sicurezza e da esibire allo sportello, può essere rilasciato il duplicato della medesima il cui costo è pari ad € 10,59.
Ai cittadini non residenti può essere rilasciata la carta di identità previa acquisizione del nulla osta da parte dell’ufficio anagrafe del comune di residenza.
AUTENTICA DI FIRME E FOTOCOPIE:
Il servizio viene effettuato allo sportello anagrafico. Chiunque abbia necessità dell’autentica della propria firma deve essere munito di un valido documento di identità e deve sottoscrivere il documento in presenza del dipendente addetto all’autentica della firma. Se, invece, necessita dell’autentica di fotocopie di documenti deve produrre anche la documentazione originale.
Il costo delle autentiche è il seguente:
In carta libera € 0,26
In carta legale € 15,14 comprensiva dell’imposta di bollo, pari ad € 14,62, che viene assolta virtualmente.
PER ULTERIORI E PIU’ DETTAGLIATE INFORMAZIONI INERENTI I SUPERIORI PROCEDIMENTI PUO’ ESSERE CONTATTATO IL NUMERO TELEFONICO 0941 915363
RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI:
L’Ufficiale d’Anagrafe, ai sensi dell’art.34 del vigente regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n.223/1989, rilascia alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta, elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Ai privati richiedenti rilascerà solo dati resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
ULTERIORI SERVIZI AL CITTADINO:
E’ operativo presso lo sportello dell’ufficio anagrafe il “PUNTO CLIENTE INPS” . Trattasi di uno sportello virtuale informatico che costituisce un canale di accesso per l’ottenimento di informazioni, certificazioni previdenziali ed altri adempimenti, con sensibile riduzione dei tempi di attesa ed un netto miglioramento dei servizi. Con collegamento telematico all’apposita sezione del portale INPS e’ possibile evadere le richieste dei cittadini direttamente dall’ufficio comunale per alcuni servizi messi in rete dall’INPS.
I servizi disponibili in atto sono i seguenti:
- Rilascio estratto contributivo;
- Rilascio estratto pagamenti prestazioni erogati dall’INPS;
- Visualizzazione stato pratiche richieste all’INPS;
- Rilascio stampa duplicato CUD;
- Rilascio documento relativo importi rate di pensione da percepirsi nell’anno;
- Comunicazioni di decesso;
- Comunicazione di variazione di indirizzo;
- Rilascio stampa modulistica on-line.
RILASCIO CODICE FISCALE AI NEONATI:
A seguito della formazione dell’atto di nascita e conseguente comunicazione all’ufficiale di anagrafe per l’iscrizione del neonato nell’anagrafe della popolazione residente viene richiesto con collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate, il rilascio del suo codice fiscale. Ad operazione avvenuta al genitore viene consegnato su cartaceo il codice fiscale attribuito al neonato da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il tesserino plastificato sara’ spedito dalla medesima agenzia direttamente al domicilio della persona interessata.
AGGIORNAMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI:
Si tratta di una novità assoluta nel campo del settore anagrafico e deve essere inquadrata nel più complesso disegno della semplificazione amministrativa. Nessuna incombenza grava più sul cittadino per l’aggiornamento conseguente alle variazioni anagrafiche da apportarsi sulla patente e carte di circolazione dei veicoli di cui è in possesso, atteso che tale incombenza viene espletata dall’ufficiale d’anagrafe. Infatti, contestualmente alla dichiarazione del trasferimento di residenza o del cambio di abitazione, l’utente deve solamente compilare e sottoscrivere un apposito modello sul quale deve riportare, oltre i dati personali ed il nuovo indirizzo, i dati relativi alla patente di guida ed alla targa dei veicoli di cui è in possesso. Una parte staccabile di tale modello deve essere conservata dall’utente, mentre l’altra parte viene trasmessa sia telematicamente che sul cartaceo alla Motorizzazione Civile per i conseguenti adempimenti di aggiornamento della propria banca dati. Al cittadino verranno recapitati per posta, al proprio domicilio, i tagliandi adesivi, adeguati in numero, da incollare sulla patente e sulla carta di circolazione di ciascun veicolo di cui l’utente ne abbia dichiarato il possesso.
CONSEGNA LIBRETTI PENSIONE E DECRETI:
L’ufficio anagrafe consegna agli interessati, previo regolare avviso per il ritiro e conseguente registrazione negli atti anagrafici, i libretti di pensione INPDAP ed i decreti del Ministero del Tesoro, le pensioni di guerra etc. inviati da parte degli uffici competenti.
PER ULTERIORI E PIU’ DETTAGLIATE INFORMAZIONI INERENTI I SUPERIORI PROCEDIMENTI PUO’ ESSERE CONTATTATO IL NUMERO TELEFONICO 0941 915312
L’ ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ ESTERO
Orario di apertura dell’Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
nelle giornate di martedì e giovedi si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Con la Legge n. 470 del 22 ottobre 1998, e il successivo D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989, è stata istituita l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) nella quale sono iscritti tutti i cittadini italiani che hanno dimora abituale all’estero.
Con la legge n.459 del 27.12.2001 la gestione informatizzata dell’A.I.R.E. consente l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza dei nostri connazionali residenti all’estero limitatamente alle elezioni politiche e referendarie, estesa per i cittadini dell’Unione Europea anche per le elezioni del Parlamento Europeo.
Non possono essere iscritte nell'A.I.R.E. le persone che si recano all'estero per cause di durata limitata ad un massimo di un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero.
L’iscrizione in A.I.R.E. è determinata dalla trasmissione da parte del Consolato italiano all’estero, competente per territorio, dell’apposito modello CONS/01.
L’ISCRIZIONE IN A.I.R.E. AVVIENE:
A)per trasferimento della residenza dal Comune di Capo d’Orlando all'estero;
B) per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro Comune (su iniziativa dell'interessato, avendo lo stesso membri del
proprio nucleo familiare iscritti nell’A.I.R.E o nell’A.P.R.);
C) per registrazione nei registri di Stato civile dell’atto di nascita avvenuta all'estero;
D) per acquisto della cittadinanza italiana;
LA CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E. AVVIENE:
A) per rimpatrio nel comune italiano di precedente residenza;
B) per immigrazione dall’estero in altro comune della Repubblica, opportunamente segnalata dal Comune di nuova
residenza
C) per morte
D) per trasferimento in un'altra A.I.R.E.;
E) per irreperibilità presunta comunicata dall’Ufficio consolare;
F) trascorsi cento anni dalla nascita;
G) per perdita della cittadinanza italiana;
H) quando non ne sia stata riscontrata la presenza in alcuna circoscrizione consolare o Comune italiano in occasione di
due censimenti successivi;
I) quando risulti inesistente l’indirizzo all’estero;
L) per mancato recapito delle cartoline-avviso spedite in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute
con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento Europeo per i cittadini residenti nei
Paesi dell’U.E. nonché le consultazioni referendarie locali.
CERTIFICAZIONI A.I.R.E.
L'Ufficio A.I.R.E. rilascia agli interessati i seguenti certificati:
A) residenza
B) cittadinanza (alla data di iscrizione all'AIRE)
C) stato libero (per matrimonio);
D) stato di famiglia;
RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO:
Il cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto in A.I.R.E., deve recarsi presso l’ufficio consolare competente per territorio e chiedere colà il rilascio della carta di identità. L’ufficio consolare, verificata l’iscrizione del cittadino italiano negli appositi schedari consolari ed individuato il comune italiano di iscrizione A.I.R.E. dello stesso, chiederà al suddetto comune il rilascio del prescritto nulla osta. A nulla osta acquisito rilascerà al cittadino la carta di identità richiesta, dandone successiva formale comunicazione al comune A.I.R.E. adito.
PER ULTERIORI E PIU’ DETTAGLIATE INFORMAZIONI INERENTI I SUPERIORI PROCEDIMENTI PUO’ ESSERE CONTATTATO IL NUMERO TELEFONICO 0941 915314
IL SERVIZIO DI STATO CIVILE E LEVA MILITARE
Orario di apertura dell’Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
nelle giornate di martedì e giovedi si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il Servizio Stato Civile si occupa della tenuta dei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte. L'Ufficio Leva si occupa dalla formazione della lista di leva ed alla tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari
SERVIZI EROGATI:
DENUNCIA DI NASCITA:
Per la dichiarazione di nascita è necessario che uno dei genitori , munito dell’attestazione di nascita da rilasciarsi dal CENTRO NASCITA e di un proprio documento di riconoscimento, si presenti personalmente all'Ufficio dello stato civile per la registrazione della nascita del figlio. Nel caso di nascita da persone non legate da vincoli di matrimonio entrambi i genitori devono recarsi personalmente all'Ufficio suddetto.
Tale dichiarazione può essere fatta, entro GIORNI DIECI dalla nascita alternativamente presso :
[] il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
[] il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
[] il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, qualora i genitori abbiano residenze differenti;
o in alternativa, entro GIORNI TRE presso l’Ospedale o la Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. In tal caso la dichiarazione è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata , che ha l’obbligo di trasmetterla entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del neonato o, nel caso in cui questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.
Il nome imposto al bambino deve obbligatoriamente corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, non superiori a tre.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE:
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto naturale. In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). Il riconoscimento può essere fatto all’atto della denuncia di nascita o successivamente alla nascita secondo una delle seguenti modalità:
- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
- dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquisisce lo stato di figlio legittimo.
MATRIMONIO:
Il matrimonio sia religioso che civile è preceduto dalle pubblicazioni. Le stesse sono eseguite presso uno dei comuni di residenza dei futuri sposi su richiesta degli interessati o di persona che abbia avuto speciale incarico mediante procura. L’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione acquisisce preliminarmente d’ufficio i documenti comprovanti l’inesistenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio e precisamente:
[] copia integrale dell’atto di nascita;
[] certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero
Qualora trattasi di persona divorziata o vedova , deve ulteriormente acquisire copia integrale dell’atto del precedente matrimonio o copia integrale dell’atto di morte del coniuge.
I nubendi che intendono contrarre matrimonio con rito religioso devono produrre la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o di altro Ministro di Culto, davanti al quale gli interessati intendono contrarre matrimonio.
I cittadini stranieri devono produrre il nulla-osta al matrimonio previsto dall’art.116 del c.c. ,rilasciato dalle Autorità
competenti in Italia ( Consolato o Ambasciata) oppure se rilasciato all’estero debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.
I minori che abbiano compiuto i 16 anni di età devono presentare l’Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni.
AI MINORI DI ANNI 16 NON E’ CONSENTITO DI CONTRARRE MATRIMONIO.
L’atto di pubblicazione di matrimonio viene affisso all’albo comunale per OTTO giorni consecutivi nei Comuni di residenza degli sposi ed è soggetto all’imposta di bollo.
Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che siano stati presentati reclami, l’ufficiale dello stato civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno e nei successivi 180 giorni.
DENUNCIA DI M O R T E :
La denuncia di decesso di una persona deve essere fatta entro 24 ore dalla morte da un familiare o da persona informata del fatto, munita di idoneo documento di riconoscimento, all’Ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto l’evento, previa esibizione dei seguenti documenti :
[] avviso di morte compilato dal medico curante;
[] scheda ISTAT (Mod. D5) compilata dal medico curante.
Nel caso di deceduto non residente è necessario esibire all’ufficio stato civile anche un documento di identità dello stesso di data recente, per una corretta redazione dell’atto di morte.
Se il decesso è avvenuto presso il Centro di Cura o di assistenza è compito del Direttore del Centro comunicare l’evento.
Nel caso di morte violenta è necessario, prima della stesura dell’atto, acquisire il nulla - osta al seppellimento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.
C I T T A D I N A N Z A :
Il possesso, l’acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza italiana sono regolati dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992 e dai relativi regolamenti di applicazione: DPR n. 572/93 e n. 362/94.
POSSESSO DELLA CITTADINANZA:
E’ cittadino per nascita:
[] Il figlio di madre o di padre cittadino;
[] Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
[] E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO:
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana con decreto del Ministro dell’Interno a istanza dell’interessato, presentata tramite la Prefettura competente, non prima che sia decorso un semestre di residenza dalla celebrazione del matrimonio, oppure, se residente all’estero, tramite l’Autorità Consolare competente per il luogo di residenza dopo tre anni dal matrimonio.
L’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana deve essere corredata dai seguenti documenti :
- passaporto ;
- atto di nascita ;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio ;
- certificato penale rilasciato dallo Stato Estero ;
- certificato penale rilasciato dalla Procura competente per territorio di residenza ;
- certificato di situazione di famiglia;
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE:
Acquista la cittadinanza italiana con dichiarazione da rendersi davanti all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza o davanti all’Autorità consolare competente per territorio, se residente all’estero:
[] Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino:
1) se ha prestato effettivo servizio militare per lo Stato italiano;
2) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
3) se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e
dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
[] Lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore
età, e dichiara entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana.
ACQUISTO CITTADINANZA PER CONCESSIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Acquista la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica:
[] Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
[] Lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
[] Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede in Italia da almeno 5 anni dalla data di adozione;
[] Il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio
della Repubblica;
[] L’apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica.
Il decreto di concessione della cittadinanza, non ha effetto se l’interessato non presta, entro sei mesi dalla notifica dello stesso decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
PERDITA CITTADINANZA ITALIANA:
Il cittadino italiano che acquista volontariamente una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana solo se vi rinuncia espressamente.
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA CON ATTESTAZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA.
Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista :
[] se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
[] dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro
lo stesso termine.
Nei casi di cui sopra il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’Interno quando ricorrano dei gravi motivi, entro il termine di un anno.
Per il riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano bisogna attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1991, n. K. 28.1.
L’istanza degli interessati deve essere corredata dalla seguente documentazione:
[] estratto dell’atto di nascita e di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero,
[] atti di nascita e di matrimonio, muniti di traduzione italiana, di tutti i suoi discendenti,
[] certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non
acquistò la cittadinanza straniera;
[] certificato rilasciato dalle competenti Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti né la persona
interessata al riconoscimento vi abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana,
[] certificato di residenza.
L’istanza di cui sopra deve essere presentata :
[] al Sindaco del Comune di residenza se la persona risulti iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
[] alla Rappresentanza consolare italiana nel caso sia residente all’estero.
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE:
1) Certificati ed estratti atto di nascita
2) Certificato di cittadinanza
3) Certificati ed estratti di matrimonio
4) Certificati ed estratti atto di morte
5) Estratti plurilingue
Il costo per il rilascio dei superiori certificati, essendo esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, è pari ad € 0,26
ULTERIORI SERVIZI EROGATI:
AUTENTICAZIONE ATTI E DICHIARAZIONI PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI.
L’ufficio interviene per l’autentica della firma (venditore) o delle firme (venditore e acquirente) sugli atti e sulle dichiarazioni per alienazioni di beni mobili registrati, in dipendenza di quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2006 n.223. La suddetta attivita’, adesso di pertinenza anche comunale, era in precedenza prerogativa esclusiva dei notai.
LEVA MILITARE:
La legge 23 agosto2004 n.226, ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata alle armi.
A decorrere dal 01.01.2005 la stessa legge introduce la nuova figura professionale del militare a ferma prefissata di un anno (VFP1) e del militare in ferma prefissata quadriennale (VFP4).
Per informazioni consultare il sito www,esercito.difesa.it
SERVIZI EROGATI IN MATERIA DI LEVA MILITARE:
1) Consegna e vidimazione congedi
2) Aggiornamento ruoli matricolari
IL SERVIZIO ELETTORALE
Orario di apertura dell’Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
nelle giornate di martedì e giovedi si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il servizio elettorale provvede all’aggiornamento delle liste elettorali in modo da garantire in occasione di consultazioni elettorali il diritto di voto ai cittadini.
SERVIZI EROGATI:
[] TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI:
Le iscrizioni e le cancellazioni dalle liste elettorali avvengono d’ufficio in base alle comunicazioni pervenute all’ufficio elettorale da parte dell’Ufficiale dello stato civile, dell’Ufficiale d’Anagrafe o dell’autorità Giudiziaria. Ad ogni iscritto nelle liste elettorali verrà consegnata la tessera elettorale che gli consentirà di prendere parte a qualsiasi consultazione elettorale.
CERTIFICAZIONI RILASCIABILI:
a) godimento dei diritti politici
b) Iscrizione nelle liste elettorali.
Le superiori certificazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, sono autocertificabili da parte del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli esercenti di pubblici servizi. Non possono essere autocerificati nei procedimenti della presentazione delle liste e delle candidature.
[] ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI:
Rientra nei compiti dell’ufficio elettorale la gestione delle consultazioni elettorali, garantendo ad ogni cittadino l’esercizio del diritto di voto.
[] AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO:
Il cittadino che intende svolgere le funzioni di presidente presso un seggio durante una consultazione elettorale, deve preliminarmente presentare domanda entro il 31 ottobre al Sindaco del Comune di residenza. L’istanza sarà trasmessa alla COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE per il prescritto parere e successivamente inviata alla Corte d’Appello, che provvederà all’inserimento del richiedente nell’apposito albo, tenuto ed annualmente aggiornato dalla predetta Corte.
Requisiti di legge richiesti:
[] ESSERE ELETTORE DEL COMUNE
[] ESSERE IN POSSESSO ALMENO DEL TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Inoltre, su recenti disposizioni ministeriali, deve aver svolto in precedenti consultazioni le funzioni di vice presidente di seggio, segretario o scrutatore o essersi distinto nella propria attività professionale o comunque nella società civile per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione, per cui necessita allegare alla domanda apposito curriculum personale.
[] TENUTA DELL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI:
Il cittadino che intende svolgere le funzioni di scrutatore presso il seggio elettorale, deve preliminarmente rivolgere istanza al Sindaco del Comune di cui si è elettori entro il 30 novembre. Successivamente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, la COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE procederà all’inserimento degli aventi titolo in un apposito albo. La nomina degli scrutatori presso un seggio elettorale può avvenire secondo la vigente normativa per scelta o per estrazione mediante sorteggio solo su unanime decisione da parte di tutti i componenti della Commissione Elettorale Comunale.
[] AGGIORNAMENTO ALBO DEI GIUDICI POPOLARI:
Il cittadino che intende svolgere le funzioni di giudice popolare presso la Corte di Assise o di Assise di Appello deve presentare istanza al Sindaco del comune di residenza entro il 31 luglio degli anni dispari.
I requisiti richiesti per i giudici popolari per le Corti di Assise sono:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
b) buona condotta morale e civile
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
d) titolo di studio di scuola media di 1^ grado
I requisiti richiesti per i giudici popolari per le Corti di Assise di Appello sono:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
b) buona condotta morale e civile
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
d) titolo di studio di scuola media di 2^ grado
Gli elenchi formati, previo accertamento del possesso dei requisiti dei richiedenti, dalla Commissione comunale, composta dal Sindaco e da n. 2 consiglieri comunali, dovranno essere approvati dalla Commissione Mandamentale, composta dal Presidente del Tribunale competente per territorio e da tutti i sindaci dei comuni del mandamento. Successivamente, dopo la prescritta pubblicazione , saranno inviati rispettivamente al Presidente del Tribunale ove ha sede la Corte di Appello, ed al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte dei Appello, che sono titolati per l’eventuale nomina.

