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ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI:
I cittadini stranieri extracomunitari per ottenere l’iscrizione in anagrafe devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente in corso di validità e devono esibire in via principale la seguente documentazione:
1) PASSAPORTO
2) CODICE FISCALE
3) PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’
4) ATTI DI STATO CIVILE COMPROVANTI NASCITA e/o MATRIMONIO TRADOTTI E LEGALIZZATI
Anche per l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari valgono le norme entrate in vigore il 9 maggio 2012 sopra riportate, relative all’iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, che qui si intendono ripetute e trascritte.
DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A SEGUITO DI DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO:
DIRETTIVA DEL 05 AGOSTO 2006:
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
E’ consentita l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario a condizione che la richiesta di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro i sessanta giorni dalla scadenza dello stesso e che sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
DIRETTIVA DEL 20 FEBBRAIO 2007:
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO.
E’ consentita l’iscrizione anagrafica solamente da parte di chi ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
DOCUMENTI DA ESIBIRE
1) Contratto di soggiorno stipulato presso lo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione;
2) Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
3) Richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo SPORTELLO UNICO.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.43 DEL 02 AGOSTO 2007:
E’ possibile procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio, ed al quale lo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.
DOCUMENTI DA ESIBIRE:
1) Visto di ingresso da parte dell’Autorità consolare italiana;
2) Ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
3) Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione.
CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.32 DEL 13.6.2007 E 14 DEL 31.10.2008
I cittadini stranieri che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sangunis” oppure intendono
riacquistarla per averla persa, nei primi 3 mesi di residenza in Italia possono ottenere l’iscrizione anagrafica senza
bisogno di esibire il permesso di soggiorno. Infatti, in base alle citate circolari, devono esibire copia della
dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso all’Autorità di frontiera, se trattasi di stranieri non
provenienti dall’area di Schengen, oppure al Questore della Provincia se provenienti dall’area di Schengen.
DOCUMENTI DA ESIBIRE:
• Passaporto
• Codice Fiscale
• Dichiarazione di presenza
• Documentazione comprovante la discendenza italiana (solo per il riconoscimento “iure sanguinis”)
• Possesso della cittadinanza italiana
I cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari devono esibire la “CARTA DI SOGGIORNO” di familiare di un cittadino dell’Unione. L’iscrizione può essere richiesta anche in precedenza, ma il perfezionamento della pratica resta subordinato alla presentazione del suddetto documento.
Avverso il diniego di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

